Art. 11.
(Norma transitoria).

      1. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, il medesimo commissario ad acta assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.